Cosa accade se si supera il periodo di comporto
Calcolo del Periodo di ComportoLa contrattazione collettiva prevede due modalità di calcolo del comporto:
IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO
Il recesso per eccesso del periodo di comporto è una forma specifica di licenziamento, distinta dai licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L'art. 2110 del Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro al termine del periodo di comporto, come previsto dall'art. 2118 del Codice Civile. Questo tipo di licenziamento è disciplinato sia dalla normativa che dai contratti collettivi, ma esistono diverse interpretazioni giurisprudenziali riguardo alle modalità di formalizzazione dello stesso.Il Periodo di ComportoIl comporto è l'intervallo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, nonostante la sospensione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. Alla scadenza di tale termine, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile. Se il datore di lavoro decide di procedere al licenziamento per eccesso del periodo di comporto, non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una giusta causa o giustificato motivo (art. 2110 del Codice Civile), ma deve comunque seguire un determinato iter procedurale. La regolamentazione specifica del comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva. Solo per il personale impiegatizio, la durata del periodo di comporto è regolamentata dalla legge (art.6 Regio Decreto Legge n°1825/24), in relazione all'anzianità di servizio. Questa prevede un periodo di comporto di tre mesi se l'anzianità di servizio è inferiore ai 10 anni, e di sei mesi se l'anzianità di servizio supera i 10 anni. A meno che la contrattazione collettiva non preveda condizioni più favorevoli, in tal caso prevale la disposizione del CCNL applicato.- il comporto secco, quando il periodo di conservazione del posto (ovvero il numero massimo di giorni di assenza) è riferito a un singolo e ininterrotto evento di malattia
- il comporto per sommatoria, quando il periodo di conservazione del posto è la somma del numero massimo di giorni di assenza per malattia o una pluralità di malattie verificatesi in un determinato lasso di tempo.
CdL Roberto Rossi
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