Amministratori e Welfare
Una guida Pratica alle Opportunità e agli Obblighi
Introduzione: perché parliamo di welfare per gli amministratori
Il welfare aziendale rappresenta oggi uno strumento sempre più diffuso per valorizzare i collaboratori. Ma cosa accade quando si tratta di amministratori di società? La questione è più complessa di quanto sembri, perché si intrecciano aspetti fiscali, contributivi e normativi che richiedono particolare attenzione.
In questo articolo esploreremo come funziona il welfare per gli amministratori, quali sono le regole da rispettare e quali opportunità concrete esistono per le imprese che vogliono implementare questi benefici.
Come si compone il compenso di un amministratore
Per comprendere dove si colloca il welfare, dobbiamo prima capire come è strutturato il compenso di un amministratore. Possiamo immaginarlo come un puzzle composto da tre pezzi principali: la struttura, la composizione e l'erogazione.
La struttura del compenso può essere organizzata in diversi modi. Può essere completamente fissa e predeterminata, oppure può combinare una parte fissa con una parte variabile. In alcuni casi, può essere interamente variabile, legata ad esempio alla presenza in azienda o al raggiungimento di determinati obiettivi.
Per quanto riguarda la composizione, il compenso può includere esclusivamente denaro, oppure può prevedere anche emolumenti in natura, cioè benefici che hanno un valore economico ma non vengono erogati sotto forma di pagamento diretto.
L'aspetto dell'erogazione riguarda invece la tempistica. Il compenso può essere distribuito con cadenza periodica, che sia mensile, trimestrale o annuale. In alternativa, può essere erogato in un'unica soluzione, ad esempio alla fine del mandato o come trattamento di fine rapporto.
Il trattamento fiscale: quando il welfare è deducibile
Arriviamo ora al cuore della questione fiscale. Nella maggior parte dei casi, l'attività di amministratore genera un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Questo significa che la rilevanza fiscale delle somme e dei benefici, compresi quelli di welfare, deve essere valutata secondo i principi dell'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui il compenso rientra nelle prestazioni professionali e rappresenta quindi un reddito di lavoro autonomo. Questo accade quando l'attività di amministratore è considerata pertinente rispetto all'attività professionale svolta. Pensiamo, per esempio, a un dottore commercialista che svolge l'incarico di amministratore di una società, e le mansioni tipiche della sua professione sono espressamente richieste negli ordinamenti professionali o se, pur non essendo espressamente previste, l'incarico è svolto nell'ambito di una società la cui attività è strettamente connessa alle mansioni tipiche della professione abituale.
La normativa di riferimento, in particolare l'articolo 52 del TUIR e la prassi dell'Agenzia delle Entrate, come la circolare numero 28 del 2016 e le risposte a interpello numero 10 del 2019 e numero 522 del 2019, chiarisce che i benefici di welfare possono essere riconosciuti anche agli amministratori, ma con alcune condizioni specifiche da rispettare.
Le condizioni da conoscere prima di implementare il welfare
Prima di procedere con l'implementazione di un piano di welfare per gli amministratori, è fondamentale comprendere alcune condizioni essenziali stabilite dalla prassi interpretativa.
La prima condizione riguarda la natura del rapporto. Non si può applicare il regime fiscale agevolato tipico del welfare quando si tratta di un amministratore unico. Questo perché manca il necessario rapporto di alterità tra amministratore e società, e quindi le erogazioni di welfare non possono accedere al regime agevolato.
La seconda condizione è altrettanto importante: gli amministratori devono percepire un compenso per il loro incarico. Se l'amministratore non riceve alcun compenso, il rischio è che i benefici vengano considerati una forma di remunerazione da tassare. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere che i benefit costituiscano un modo per aggirare gli ordinari criteri di determinazione del reddito, violando le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e il principio di capacità contributiva e progressività dell'imposizione.
È fondamentale comprendere che le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e il principio di capacità contributiva devono essere rispettati anche quando si erogano benefit in natura. La circostanza che i benefit siano corrisposti ad amministratori che non percepiscono alcun compenso porta l'Agenzia delle Entrate a considerare che questi benefit debbano assolvere una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, debbano essere assoggettati a tassazione secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del TUIR.
Quando il compenso deriva da attività professionale: un caso particolare
Quando i compensi per l'attività di amministratore sono attratti nel reddito di natura professionale, si applica una regola specifica. In questo scenario, i benefit in natura devono essere considerati come parte integrante del compenso di lavoro autonomo, e non possono beneficiare delle previsioni agevolative previste dall'articolo 51 del TUIR.
In situazioni come queste, le indennità non possono godere del regime agevolato previsto per il welfare, e i benefit in base all'articolo 51 del TUIR. Pertanto, in tale norma non è contemplata la contribuzione alla previdenza complementare che, come indicato in precedenza, è disciplinata in un'altra normativa ed è sempre deducibile ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.
Tre casi pratici per comprendere meglio
Per rendere più concreti questi concetti, esaminiamo tre situazioni reali che possono aiutare a comprendere come applicare correttamente le regole del welfare agli amministratori.
Caso 1: Il piano di previdenza complementare
Una società operante nel settore della consulenza informatica con quattro amministratori desidera istituire per la prima volta un piano di previdenza integrativa. L'azienda intende versare annualmente 4.800 euro per ciascuno dei tre amministratori delegati che si occupano operativamente della gestione, mentre per il presidente del consiglio di amministrazione, che ha funzioni di supervisione, l'importo previsto è di 3.500 euro. La domanda che si pone l'imprenditore è se questi versamenti possano beneficiare del regime fiscale agevolato e se sia necessario estendere il beneficio a tutti gli amministratori in modo uniforme.
La risposta è positiva per quanto riguarda l'applicabilità del regime agevolato. È possibile implementare un piano di welfare che preveda il versamento di contributi a una forma di previdenza complementare, scegliendo tra quelle opzionabili secondo il Decreto Legislativo numero 252 del 2005. Inoltre, non è necessario che gli importi siano identici per tutti gli amministratori, purché la scelta sia giustificata da criteri oggettivi.
L'aspetto cruciale da comprendere è che la contribuzione versata dalla società non concorrerà a formare il reddito dell'amministratore, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, fino al limite massimo di 5.164,57 euro annui per ciascun amministratore. Nel caso specifico descritto, tutti gli importi che l'azienda intende versare rientrano abbondantemente entro questa soglia, quindi beneficeranno integralmente del regime agevolato. Considerando il tipo di soluzione prescelta, per accedere al regime agevolato della non concorrenza alla formazione del reddito non è necessario identificare una categoria specifica e includerla in un regolamento o contratto, poiché la norma (articolo 8 del Decreto Legislativo numero 252 del 2005 e Agenzia delle Entrate circolare numero 70 del 2007) non richiede che ciò avvenga nell'ambito di un'iniziativa di welfare avente natura collettiva.
Per quanto riguarda la definizione della forma di previdenza complementare, è importante sottolineare che alcune forme pensionistiche negoziali, come i fondi chiusi di categoria, potrebbero non essere accessibili agli amministratori. Questi fondi operano infatti sulla base di accordi collettivi e sono riservati ai lavoratori dipendenti coperti da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli amministratori della società di consulenza informatica dovranno quindi iscriversi a una forma di previdenza complementare che preveda l'adesione su base individuale, come un fondo pensione aperto con adesione su base individuale, o in alternativa un Piano di Investimento Pensionistico Individuale (PIP).
Per accedere al beneficio della piena deducibilità dei costi sostenuti in materia di welfare, in questo caso specifico non è necessario redigere un regolamento vincolante. Questo perché l'adozione di una regolamentazione vincolante è prevista per la piena deducibilità secondo l'articolo 95 del TUIR dei benefici di welfare di cui alla lettera f), comma 2, articolo 51 del TUIR. In tale norma non è contemplata la contribuzione alla previdenza complementare che, come si è indicato in precedenza, è disciplinata in un'altra normativa ed è sempre deducibile ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.
Tuttavia, è comunque necessario adottare un'apposita delibera assembleare, fornendo chiara evidenza, oltre al compenso, anche agli oneri contributivi relativi al piano di welfare. Per quanto riguarda la deducibilità, si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza numero 21933 del 2008, hanno escluso la deducibilità dei compensi agli amministratori in assenza di preventiva delibera.
Caso 2: La cassa sanitaria aziendale
Una società a responsabilità limitata che gestisce tre farmacie sul territorio regionale ha due amministratori: un amministratore delegato che si occupa della gestione operativa e un consigliere con funzioni di controllo e supervisione strategica. L'azienda desidera garantire ai propri amministratori una copertura sanitaria integrativa, iscrivendoli a un fondo di assistenza sanitaria che prevede prestazioni mediche, diagnostiche e odontoiatriche. L'imprenditore si chiede quale sia l'importo massimo versabile per ciascun amministratore affinché il contributo non concorra alla formazione del reddito, e se sia obbligatorio versare lo stesso importo per entrambi gli amministratori oppure se si possano prevedere importi differenziati in base al ruolo.
Il versamento di contributi a casse e fondi previsti secondo disposizioni contrattuali e di regolamentazione aziendale beneficia di un regime fiscale agevolativo, secondo quanto previsto dalla legge numero 335 del 1995, anche in ambito contributivo.
Affinché i contributi non concorrano a formare il reddito dell'amministratore, devono essere versati a una cassa iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari. L'iscrizione è regolata sulla base della documentazione inviata annualmente dal fondo o dalla cassa all'Anagrafe, che verifica il rispetto del requisito previsto dal Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2009. In particolare, viene verificata la destinazione delle risorse riscosse dalla gestione precedente, nel limite minimo del 20 per cento per spese assistenziali e odontoiatriche, e viene controllato che il relativo importo non ecceda nell'anno i 3.615,20 euro per ciascun amministratore.
Questo significa che la società che gestisce le farmacie può versare fino a questo importo massimo per ogni amministratore senza che tale contributo concorra alla formazione del loro reddito imponibile. Gli importi possono essere differenziati tra i due amministratori, purché la scelta sia adeguatamente motivata e inserita nella delibera assembleare.
In via generale, i costi sostenuti a favore degli amministratori sono deducibili dall'impresa se l'attribuzione del benefit è prevista nella delibera di attribuzione del compenso. In conclusione, si ritiene opportuno che l'attribuzione venga stabilita nello statuto della società o deliberata dall'assemblea nei confronti della generalità o di specifiche categorie di amministratori, e che tale deliberazione venga successivamente ratificata in un regolamento aziendale, affinché vengano rispettate le condizioni poste dalla lettera a), comma 2, articolo 51 del TUIR.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale e contributivo, sono utili alcune precisazioni. Per i dipendenti, occorre riferirsi all'articolo 51 del TUIR per l'imponibile fiscale e all'articolo 12 della legge numero 153 del 1969 per l'imponibile contributivo (gestione INPS, Gestione Lavoratori Dipendenti). Per i dipendenti, la norma previdenziale ha previsto un'armonizzazione delle basi imponibili solo parziale. In particolare, con riferimento alla contribuzione a casse, se si è di fronte a un beneficio non armonizzato sotto il profilo del trattamento fiscale e contributivo, la contribuzione trattenuta al dipendente rientra nell'imponibile contributivo ordinario, mentre la contribuzione a carico del datore di lavoro è soggetta a contributo di solidarietà del 10 per cento.
Al contrario, per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori, ci si deve riferire rispettivamente all'articolo 51 del TUIR per la determinazione del reddito a fini fiscali e all'articolo 2 della legge numero 335 del 1995 per la determinazione del reddito a fini contributivi. In tale ambito, la norma previdenziale ha previsto invece un'armonizzazione totale e l'imponibile contributivo è mutuato dall'imponibile fiscale.
Sulla base di questi principi, quando la contribuzione sanitaria versata per gli amministratori soddisfa le condizioni e rispetta la franchigia prevista alla lettera a), comma 2, articolo 51 del TUIR, per l'accesso alla non concorrenza alla formazione del reddito, si generano ricadute contributive, anche in termini di solidarietà. Questo significa che il regime non è normato nella Gestione Separata INPS.
La contribuzione versata alla cassa sanitaria il cui importo eccede il tetto fissato dalla legge è soggetta a tassazione e a contribuzione alla Gestione Separata in base all'aliquota ordinaria applicabile nel rispetto del massimale contributivo annuo.
Caso 3: Il centro benessere aziendale e le attività ricreative
Una società per azioni operante nel settore edilizio con cinque amministratori (tre esecutivi e due non esecutivi) intende investire nel benessere psicofisico dei propri vertici aziendali. L'azienda sta valutando di sottoscrivere abbonamenti presso un centro benessere locale che offre servizi integrati di fitness, piscina, sauna e corsi di yoga. Il valore annuale di ciascun abbonamento ammonta a 850 euro. L'imprenditore si domanda se questa iniziativa possa essere inquadrata come welfare aziendale e se i cinque amministratori, che percepiscono tutti un compenso deliberato dall'assemblea, possano beneficiare del regime fiscale agevolato.
L'interpretazione proposta merita un'attenta analisi. In base al parere dell'Agenzia delle Entrate (risposta numero 10 del 2019), le soluzioni di welfare non sono applicabili quando l'amministrazione della società sia affidata a un amministratore unico, e quando gli amministratori non percepiscano un compenso per la loro attività.
Nel caso della società edile descritto, tali preclusioni non sussistono. La società ha infatti cinque amministratori e tutti percepiscono un compenso regolarmente deliberato. Pertanto, è possibile implementare il piano di welfare a favore di questi amministratori.
L'abbonamento al centro benessere rappresenta effettivamente un servizio che può ricadere nell'ambito di applicazione della lettera f), comma 2, articolo 51 del TUIR quale servizio per finalità ricreativa. Tuttavia, per accedere al regime agevolato, considerando il tipo di soluzione prescelta, è necessario identificare una categoria, poiché la norma (articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR) per l'accesso alla non concorrenza alla formazione del reddito richiede che le iniziative abbiano natura collettiva. Gli amministratori della società edile che percepiscono un compenso possono essere individuati come una categoria ai fini dell'applicazione.
Nel caso specifico, poiché l'azienda non ha lavoratori dipendenti inquadrati con contratto subordinato, gli amministratori stessi costituiscono la categoria di riferimento per l'iniziativa di welfare. Il valore di 850 euro per singolo abbonamento rientra ampiamente entro il limite previsto dalla normativa per i benefit in natura che non concorrono a formare il reddito, pari a 1.000 euro per l'anno 2025 (oppure 2.000 euro per gli amministratori che hanno figli fiscalmente a carico).
Inoltre, per accedere al beneficio della piena deducibilità dei costi sostenuti in materia di welfare, in questo caso è necessario redigere anche un regolamento vincolante. L'Agenzia delle Entrate (circolare numero 28 del 2016), con riferimento alla norma in questione, ha precisato che l'erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configurano l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite di cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo testo unico (come sopra già accennato).
Per ciò che riguarda la deducibilità dei costi, deve anche essere adottata un'apposita delibera assembleare che stabilisca chiaramente l'attribuzione di questo benefit agli amministratori. Questo passaggio formale è fondamentale non solo per garantire la deducibilità fiscale, ma anche per assicurare la trasparenza e la correttezza amministrativa dell'operazione. La delibera dovrebbe specificare il valore del beneficio, i soggetti beneficiari e la durata dell'iniziativa, collegandola agli obiettivi di benessere aziendale che la società intende perseguire.
Conclusioni: la strada verso un welfare efficace per gli amministratori
Implementare un piano di welfare per gli amministratori richiede attenzione e competenza, ma può rappresentare un'opportunità concreta per valorizzare il contributo di chi guida l'impresa. Le regole esistono, sono chiare, e se rispettate permettono di accedere a vantaggi fiscali significativi.
La chiave del successo sta nel comprendere che ogni situazione è unica e richiede un'analisi specifica. Non esistono soluzioni universali, ma percorsi da costruire sulla base delle caratteristiche della società, del ruolo degli amministratori e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.
CdL Roberto Rossi
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