Adempimenti INAIL del 16 febbraio e versamenti speciali a rate

PREMI INAIL 2026
La data del 16 febbraio 2026 rappresenta un appuntamento cruciale per tutti i datori di lavoro che si trovano a dover regolarizzare la propria posizione assicurativa INAIL.
Entro questa scadenza fiscale, diventa obbligatorio provvedere al saldo delle somme dovute all'istituto previdenziale, includendo sia i versamenti derivanti dalla procedura di autoliquidazione che risultano a debito, sia le rate relative ai premi speciali per l'annualità 2026.
È fondamentale sottolineare come questa scadenza sia vincolante anche nell'eventualità in cui l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro non abbia trasmesso alcuna comunicazione ufficiale al contribuente.
Il versamento può essere adempiuto attraverso differenti modalità: è possibile procedere con un pagamento in un'unica tranche, oppure, laddove sussistano le condizioni stabilite dalla normativa vigente, optare per una dilazione in rate periodiche di pari importo, seguendo il piano di ammortamento che viene comunicato dall'INAIL in seguito all'accettazione della richiesta presentata per via telematica.
Per quanto riguarda specificamente l'autoliquidazione, la normativa prevede la possibilità alternativa di frazionare il pagamento in quattro soluzioni con scadenze trimestrali.
Quadro Normativo di Riferimento
Il framework regolamentare che disciplina le modalità di pagamento dei premi assicurativi INAIL trova il proprio fondamento nell'articolo 44 del Testo Unico, nella formulazione attualmente in vigore.
Tale disciplina si è per lungo tempo integrata con le disposizioni che prevedevano la possibilità di rateizzazione mediante dilazioni periodiche di importo costante, introdotte dalla legge n. 389 del 1989.
Questa normativa, pur essendo stata formalmente abrogata nel corso dell'anno precedente, continua ad essere applicabile alla data odierna, in quanto risulta ancora in attesa dell'emanazione della circolare interpretativa che ne renderizzi definitivamente inoperative le disposizioni.
Adempimenti con Scadenza al 16 Febbraio 2026
Entro la data limite del 16 febbraio 2026, i contribuenti sono tenuti ad effettuare i seguenti versamenti:
- L'importo derivante dall'autoliquidazione comprensivo sia della regolazione riferita all'annualità 2025 che della rata in acconto per l'anno 2026;
- Le rate periodiche relative ai premi di carattere speciale;
- L'importo risultante dall'autoliquidazione per le imprese che hanno cessato la propria attività nel periodo compreso tra il primo dicembre e il trentuno dicembre 2025.
Tali versamenti devono essere eseguiti conformemente alle modalità stabilite dalle disposizioni attualmente vigenti, prestando particolare attenzione alle specificità della dilazione mensile.
Modalità di Pagamento: Soluzione Unica
Qualora il datore di lavoro opti per il versamento integrale in un'unica soluzione, sarà necessario provvedere al saldo dell'intero importo dovuto entro e non oltre il 16 febbraio.
I datori di lavoro del settore privato dovranno utilizzare obbligatoriamente il modello di delega di pagamento F24, mentre gli enti pubblici sono tenuti ad avvalersi del modello F24EP. Rimane disponibile anche la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, tuttavia è necessario tenere in debita considerazione un aspetto di fondamentale importanza: nell'ipotesi in cui si utilizzi un istituto bancario che non abbia stipulato convenzione con l'INAIL, la data valida ai fini del pagamento corrisponde al momento in cui le somme vengono effettivamente accreditate sul conto della banca cassiere dell'INAIL.
Ne consegue che, per evitare il rischio di incorrere in ritardi che potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni, il versamento deve essere disposto con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza.
Frazionamento in Quattro Rate Trimestrali
Questa particolare modalità di pagamento trova applicazione esclusivamente per il premio derivante dall'autoliquidazione, con conseguente esclusione delle rate riferite ai premi di natura speciale.
Tale opzione viene frequentemente ed erroneamente definita "rateazione", quando invece, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 44 del Testo Unico (introdotte inizialmente dalla legge n. 449 del 1997 e successivamente integrate dalla legge n. 144 del 1999), si configura come una specifica modalità di versamento per la quale non è contemplata la possibilità di revoca, neppure nell'eventualità di mancato rispetto di una o di tutte le scadenze previste.
La disposizione normativa stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere un interesse calcolato sulla base del tasso medio riconosciuto dallo Stato per le emissioni di titoli di debito pubblico nell'anno 2025.
Si precisa che il datore di lavoro deve comunicare preventivamente all'INAIL la propria intenzione di avvalersi della possibilità di frazionare il pagamento in quattro soluzioni, attraverso l'apposita opzione presente nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 (per i soggetti che utilizzano il sistema ALPI, l'indicazione della fruizione o meno di tale facoltà riveste carattere obbligatorio).
Per la presente autoliquidazione, il tasso di interesse da applicare è fissato al 2,75% su base annua e, come da prassi consolidata, l'INAIL ha provveduto a diramare i coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi.
Questi coefficienti possono essere moltiplicati per l'importo della singola rata, secondo quanto indicato nel prospetto seguente. Si evidenzia che il coefficiente deve essere applicato esclusivamente sull'importo del premio al netto del contributo addizionale dell'1%.
Prospetto Scadenze e Coefficienti:
|
Rata |
Scadenza |
Data pagamento |
Coefficiente interessi |
|
1° |
16.2.2026 |
16.2.2026 |
- |
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2° |
16.5.2026 |
18.5.2026 |
0,00670548 |
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3° |
16.8.2026 |
20.8.2026 |
0,01363699 |
|
4° |
16.11.2026 |
16.11.2026 |
0,02056849 |
Avvertenze Importanti:
- Il ritardato versamento comporta l'applicazione delle sanzioni per inadempimento civilistico, calcolate dalla data di scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento;
- È possibile procedere alla rateizzazione ai sensi della legge n. 389/1989 con dilazioni mensili anche per la rata scaduta e non versata;
- L'INAIL dispone della facoltà di procedere all'iscrizione a ruolo delle singole rate.
Dilazione a Rate Mensili Costanti ex Legge n. 389/1989
L'istituto della rateazione a rate costanti ha subito una revisione normativa in seguito alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, per la cui applicazione operativa si attende l'emanazione di una specifica circolare da parte dell'INAIL. In linea di principio, sono stati mantenuti i seguenti criteri fondamentali:
- L'importo minimo per ciascuna rata non può essere inferiore a euro 150, importo che si intende comprensivo degli interessi di dilazione;
- Non è richiesto il versamento di alcun acconto nel momento della presentazione dell'istanza di dilazione;
- Viene mantenuta la differente gestione tra debito già scaduto e debito corrente, la cui contemporanea presenza richiede la presentazione di due istanze separate;
- Permane il limite massimo di due piani di rateazione simultaneamente attivi.
Il decreto interministeriale introduce condizioni maggiormente favorevoli per il datore di lavoro per quanto concerne le situazioni di ammissibilità e le ipotesi di decadenza dal beneficio, con una modifica sostanziale relativa al numero massimo di rate concedibili e alle competenze decisionali, nelle quali non è più previsto l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In sintesi, sempre in attesa delle specificazioni che saranno contenute nella circolare attuativa ancora da emanarsi, il decreto attribuisce le seguenti competenze:
- Al dirigente della sede territoriale per gli importi fino a 500.000 euro e per un numero di rate fino a 36;
- Al direttore regionale per gli importi superiori a 500.000 euro o per dilazioni superiori a 36 rate fino ad un massimo di 60.
Come già accennato, subiranno modificazioni anche le condizioni di ammissibilità e le ipotesi di decadenza dal beneficio della dilazione, per le cui specificità sarà necessario attendere l'emanazione della circolare interpretativa.
Indicazioni Operative per i Datori di Lavoro
Ci si pone quindi il quesito: quali azioni deve intraprendere il datore di lavoro nella situazione attuale?
Purtroppo, allo stato attuale, il datore di lavoro potrà presentare l'istanza di dilazione attenendosi alle disposizioni vigenti, prestando particolare attenzione al rispetto del termine del 16 febbraio per l'autoliquidazione.
Il mancato rispetto di tale scadenza determina infatti la trasformazione del debito da corrente a scaduto, con conseguente rigetto dell'istanza ed applicazione delle sanzioni civilistiche per ritardato pagamento, oltre alla necessità di presentare eventualmente una nuova domanda. È opportuno tenere in considerazione che il decreto del 24 ottobre 2025 offre al datore di lavoro la possibilità di rinegoziare i piani di dilazione già in corso, pertanto sarà necessario attendere, come già evidenziato, l'emanazione della circolare attuativa per comprendere le modalità concrete attraverso le quali l'INAIL recepirà le disposizioni del decreto interministeriale.
Resta confermato il principio secondo cui la presentazione dell'istanza di rateazione comporta la rinuncia a qualsiasi forma di contestazione del premio oggetto di dilazione e che, nell'ipotesi di decadenza dal beneficio, l'istanza stessa costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, in virtù del riconoscimento del debito in essa contenuto.
Da ultimo, si precisa che possono essere oggetto di rateazione anche i premi di carattere speciale ed il premio derivante dall'autoliquidazione delle imprese cessate, restando ferme le condizioni generali di ammissibilità.
Codici di Riferimento per il Modello F24 e Compensazioni
Il codice di riferimento, che identifica univocamente il premio versato, da riportare nel modello F24, è il seguente:
- 902026 per l'autoliquidazione, da utilizzarsi sia nel caso di versamento in unica soluzione, sia per le quattro rate previste dalla legge 449/1997 a scadenza fissa (dilazione ordinaria);
- 80000X per i versamenti effettuati in conseguenza della concessione della rateazione ai sensi della legge 389/1989. Il codice di riferimento dei piani di dilazione è composto dal numero 8 seguito dal numero progressivo delle rateazioni richieste (800001 per la prima, 800002 per la seconda e così via);
- Il codice di riferimento assegnato dalla procedura informatica INAIL per le rate di natura speciale;
- Il codice di riferimento attribuito dal servizio telematico per l'autoliquidazione delle imprese cessate. Si precisa che questa tipologia di autoliquidazione non può essere oggetto di frazionamento in quattro rate.
Il datore di lavoro ha la facoltà di procedere alla compensazione del premio dovuto all'INAIL con eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso Istituto, previa verifica, e con altre amministrazioni aderenti al sistema di pagamento F24.
Per i datori di lavoro tenuti ad effettuare il pagamento tramite modello F24EP, si ricorda che la compensazione deve essere effettuata mediante un F24 ordinario con saldo pari a zero, mentre l'eventuale saldo a debito deve essere versato attraverso il modello EP.
Analogamente, è consentito procedere alla compensazione di eventuali crediti vantati nei confronti dell'INAIL.
Da ultimo, si rammenta che è ammessa la compensazione dei premi INAIL a credito con i contributi associativi a debito, mentre NON è consentita l'operazione inversa, in quanto l'INAIL agisce esclusivamente in qualità di cassiere per conto delle associazioni di categoria.
Riflessioni Conclusive
Indubbiamente, la vicenda relativa al nuovo regime di rateazione a rate mensili costanti non contribuisce alla chiarezza né alla semplificazione degli adempimenti che gravano sui datori di lavoro.
Il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo, riferito ad una disposizione normativa risalente alla fine del 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, trova scarse giustificazioni e lascia numerose perplessità, al pari della recente disciplina della rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione, che certamente non favorisce i datori di lavoro virtuosi che si impegnano quotidianamente nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze fiscali.
CdL Roberto Rossi
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